Collegio provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Cuneo

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Professionisti per difesa tecnica

Ricerca professionista per difesa tecnica

Nei procedimenti penali e civili in cui venga disposta la Perizia o la Consulenza Tecnica d’Ufficio le parti hanno la facoltà di nominare, ai sensi dell’art. 201 Codice di Proc. Civile, per i procedimenti civili, e ai sensi dell’art. 225 Cod. Proc. Penale, per i procedimenti penali, propri consulenti tecnici.

Scelta del consulente e requisiti per assumere l'incarico

Qualora nel corso del procedimento giudiziario si renda necessario il ricorso a competenze agrarie, estimative, naturalistiche e/o ambientali, l’avvocato o direttamente la parte in causa possono nominare anche un consulente tecnico di parte (CTP), che possa intervenire in maniera adeguata nel corso della Consulenza Tecnica d’Ufficio.

Il Collegio, a seguito di specifica richiesta attraverso la compilazione del from sottostante, provvede a mettere in contatto il richiedente con un professionista.

RICHIEDI UN PROFESSIONISTA PER LA DIFESA TECNICA:


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    Gratuito patrocinio

    In piena attuazione del diritto di difesa sancito dall’articolo 24 della Costituzione, il DPR n. 115/2002 assicura ai cittadini non abbienti il patrocinio a spese dello Stato (c.d. “gratuito patrocinio”) nei processi civili, penali e amministrativi.
    Ai sensi di tale norma, chiunque abbia un reddito imponibile IRPEF inferiore a € 13.659,64 può richiedere, al fine di essere rappresentato in giudizio, la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato presentando apposita domanda al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente per territorio. I soggetti ammessi al patrocinio possono scegliere un difensore tra gli iscritti negli appositi elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.
    A differenza di quanto previsto per la nomina del difensore, non vige per i CTP disponibili ad operare in regime di gratuito patrocinio uno specifico Albo messo a disposizione dal Collegio degli Agrotecnici e consultabile dai clienti. La scelta del professionista dovrà avvenire dunque su base fiduciaria, così come accade per la designazione del Consulente Tecnico di Parte ordinario.
    Trattandosi a tutti gli effetti di una consulenza tecnica di parte, analogamente non vi sono requisiti specifici per operare in regime di gratuito patrocinio, valendo per ciascun professionista il precetto di prestare la sua opera “secondo scienza e coscienza”, garantendo al cliente una prestazione al massimo livello di competenza.