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Legge 6 giugno 1986, n. 251
Istituzione dell'Albo professionale degli Agrotecnici
(testo coordinato con le modificazioni ed integrazioni apportate dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal DPR 5 giugno 2001 n. 378, dall'art. 26 della legge 28 febbraio 2008 n. 31 e dall'art. 51 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59.)
Regolamento per lo svolgimento della pratica, del tirocinio professionale, per il riconoscimento dell’attivita’ tecnico agricola subordinata e delle esperienze formative equivalenti
(Legge 5 marzo 1991, n. 91, comma 4 dell’art. 1)
Deliberazione 28 giugno 1992, n. 8, del Consiglio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e successive modificazioni ed integrazioni.
Dir 2005/36/CE
Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 6 marzo 1997, n. 176
Regolamento degli Esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione professionale.
Equipollenza del titolo
Per evitare equivoci il legislatore, nell’istituire il titolo di Agrotecnico, lo ha dichiarato “equipollente” (cioè dotato di eguale efficacia e valore) ad altri titoli analoghi e preesistenti quale quello di Perito agrario, rilasciato dagli Istituti Tecnici Agrari. Diversa è la situazione del nuovo titolo professionale di Agrotecnico laureato, di rango superiore e di equipollenza diversa.
Codice deontologico
Il presente Codice deontologico, approvato il giorno 8 luglio 2000 dal Consiglio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici ai sensi, dell’art. 4 comma 6, della legge 5 marzo 1999, n. 91, rappresenta una raccolta di norme d’etica professionale, intesa come filosofia della pratica o come dottrina del comportamento, capace di aiutare i singoli Agrotecnici a trovare risposte ai molti problemi che accompagnano lo svolgimento della loro attività professionale.
D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 115
Con specifiche Direttive la Comunità Economica Europea ha provveduto al riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati dai Paesi partner per consentire il processo di armonizzazione delle varie attività professionali, in concreto ciò significa che i soggetti in possesso di uno dei titoli di studio compresi nelle Direttive possono trasferirsi e migrare in uno qualsiasi dei paesi partner ed ivi svolgere la stessa attività che svolgevano nel proprio paese: il titolo di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato è perciò un titolo di studio europeo a tutti gli effetti.
Sino al 14 ottobre 2003 gli Agrotecnici erano ricompresi nella Direttiva 92/51/CEE (recepita in Italia con il D.Lgs 2 maggio 1994, n. 319), che regolamentava i titoli di livello intermedio; dopo tale data, in relazione al fatto che per l’iscrizione nell’Albo è previsto un titolo di laurea di primo livello, gli Agrotecnici sono stati ricompresi nell’ambito della Direttiva 89/48/CEE (recepita in Italia con il D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni), che regolamenta i titoli professionali di più alto livello.
“D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 115 - Attuazione della Direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni"
DM 27 aprile 2005
Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione degli agrotecnici ed agrotecnici laureati negli elenchi del Ministero dell'interno, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818. Delimitazione del settore di operativita' di tali professionisti nel campo della prevenzione incendi.
Regolamento di applicazione delle disposizioni urgenti della legge professionale di Agrotecnico
(Legge 5 marzo 1991, n. 91, comma 2, articolo 12)
(Deliberazione del Consiglio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici del 6 luglio 1991, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni)